La protezione del minore nel nostro ordinamento giuridico è ormai molto completa, e va dalla tutela dei suoi diritti all’interno della famiglia, alla tutela della sua integrità fisica e psichica, con sempre maggior attenzione alla sfera sessuale.
Tutte le ipotesi di abuso del minore e di violazione della sua integrità fisica e psichica sono penalmente, e severamente, sanzionate. Così ad esempio l’atto sessuale compiuto con minori di anni 14 è sempre severamente punito, e lo è quasi sempre anche quello compiuto con minori ultra quattordicenni (cfr. artt. 609-bis, ter e quater del codice penale). Ma è punito anche il compimento di atti sessuali alla presenza del minore, per farlo assistere (corruzione di minorenni, art. 609-quinquies del codice penale).
Sono inoltre severamente puniti la produzione, il commercio, la diffusione, la cessione, ma anche la semplice detenzione di immagini pornografiche che riguardano minori, persino quando si tratta di immagini virtuali create cioè al computer a partire da immagini, o parti di immagini vere (cfr. artt. 600-ter, 600-quater, 600-quater 1 del codice penale).
Con la recente ratifica della Convenzione Internazionale di Lanzarote (attuata con Legge 1° ottobre 2012 n. 172) è stata resa più efficace la lotta contro la pedofilia, ed in particolare contro quella, sempre più insidiosa, realizzata tramite internet ed i social media: sono adesso espressamente e severamente puniti, il cosiddetto “grooming”, cioè l’adescamento di minori con qualsiasi mezzo, anche il web (art. 609-undecies del codice penale), oltre che l’istigazione e l’apologia di pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis del codice penale).